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C.M. 23/03/2006 n. 902
b) per quanto concerne i programmi promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di franchising, per catena commerciale si intende un numero minimo di cinque pubblici esercizi, anche se appartenenti ad imprese diverse purchè legate da contratto di franchising, aventi medesimo marchio e/o insegna, ed anche se localizzati in comuni diversi (quelli diversi dall'esercizio oggetto del programma possono essere localizzati anche in aree non ammissibili). Per franchising si intende la concessione di licenze di diritti di proprietà immateriale relativi a marchi o segni distintivi e know-how per l'utilizzo e la distribuzione di beni o la prestazione di servizi. Oltre la licenza su diritti di proprietà immateriale, il franchisor (affiliante) fornisce inoltre al franchisee (affiliato), durante il periodo di vigenza del contratto, un'assistenza tecnica o commerciale. La licenza e l'assistenza tecnica formano parte integrante della formula commerciale oggetto del franchising. Tale definizione si intende automaticamente sostituita da quella eventualmente introdotta da una successiva norma nazionale
c) per quanto concerne i programmi promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni o province, i marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica devono essere stati già ottenuti alla data di presentazione del Modulo di domanda (ancorchè la relativa documentazione sia presentata successivamente ma comunque entro la chiusura dei termini di presentazione delle domande) e devono riferirsi all'esercizio oggetto del programma di investimenti proposto per le agevolazioni e devono essere stati rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni e/o province sulla base di norme tecniche dalle stesse riconosciute. Infine, sempre in relazione alle predette attività ammissibili di somministrazione di alimenti e bevande, si precisa che entro i termini di chiusura del bando, l'impresa istante deve produrre alla banca concessionaria, con le medesime modalità indicate per la documentazione ordinariamente prevista per l'accesso ai benefici della legge n. 488/92 e ad integrazione di quest'ultima, la seguente documentazione: - copia dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ex legge n. 287/1991, art. 3, commi 1 e 4) relativa all'esercizio cui si riferisce il programma di investimenti; nel caso di programmi classificati come «nuovo impianto» diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi, l'obbligo di allegare alla domanda di agevolazione la predetta autorizzazione va applicato tenendo conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della legge 287/1991, ai sensi del quale il sindaco del comune competente rilascia le autorizzazioni verificando la conformità dei locali ai criteri prescritti dalla normativa ovvero riservandosi di verificare detta conformità ove ciò non sia possibile in via preventiva; pertanto, in base a tale disposizione è sufficiente allegare alla domanda l'atto autorizzativo di carattere preliminare con il quale il rilascio dell'autorizzazione definitiva è rinviato all'esito degli accertamenti prescritti dalla normativa. L'autorizzazione definitiva dovrà comunque essere allegata alla richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento (si veda il successivo punto 7.3); - planimetria dell'esercizio, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, che evidenzi le superfici destinate e/o da destinare alla somministrazione e quelle destinate o da destinare alla vendita di beni e/o servizi e comprendente il lay-out delle relative attrezzature (limitatamente ai programmi diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'in tegrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi); - dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa istante che attesti l'appartenenza alla catena commerciale come sopra definita, fornendo le necessarie specifiche per l'individuazione della stessa: numero e ubicazione dei pubblici esercizi, imprese titolari, contratti, ecc. (limitatamente ai programmi promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di franchising); - copia del certificato/ attestato di qualità del servizio o di tipicità dell'offerta gastronomica (limitatamente ai programmi promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni o province). Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda la predisposizione del piano descrittivo di cui al punto 3.1, qualora le agevolazioni siano richieste per i programmi diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi, l'impresa istante deve compiutamente descrivere le modalità di realizzazione dell'integrazione dell'attività di somministrazione con l'attività di vendita, specificando altresì i beni/servizi oggetto dell'attività di vendita, nonchè le superfici destinate alla somministrazione ed alla vendita di beni e/o servizi (precedente e successiva al programma), così come rappresentata nella planimetria allegata.
1.8 La legge n. 488/1992 costituisce la normativa nazionale da utilizzare per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione europea previste nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e dal relativo Programma Operativo Nazionale «Sviluppo Imprenditoria Locale» per le aree Obiettivo 1, e negli eventuali interventi nell'ambito dei programmi regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie. Limitatamente ai programmi di investimento che possono essere ammessi al cofinanziamento, al fine di consentire il pieno rispetto dei predetti programmi operativi nazionali e regionali, nonchè delle scadenze fissate dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, potranno essere previste particolari disposizioni in deroga a quelle contenute nella presente circolare, che comunque saranno tempestivamente rese note e riportate nei decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni.
1.9 Per quanto riguarda i settori agevolabili, occorre rilevare che taluni di essi, sono soggetti a divieti e/o limitazioni come di seguito specificato: Siderurgia: in tale settore, così come definito nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento di cui alla comunicazione numero C(2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19 marzo 2002, è fatto divieto di concedere aiuti all'investimento. Cantieristica navale: per tale settore, così come definito nella disciplina sugli aiuti al settore della costruzione navale di cui alla comunicazione 2003/C 317/06 del 30 dicembre 2003 sono ammessi solo programmi di investimento riguardanti: * l'adeguamento o ammodernamento di cantieri esistenti, non connessi ad una ristrutturazione finanziaria dei cantieri stessi, allo scopo di aumentarne la produttività purchè: - nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui all'art. 87.3.a del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto non superi il 22,5% ESN; - nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui all'art. 87.3.c del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto non superi il 12,5% ESN o il massimale applicabile per gli aiuti di Stato a finalità regionale, se questo è inferiore; - riguardino esclusivamente spese ammissibili in base agli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato a finalità regionale. * l'innovazione di cantieri di costruzione esistenti, fino ad un'intensità massima di aiuto del 20% lordo, purchè siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, vale a dire prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte del settore nella Comunità, che siano sottoposti al rischio di insuccesso tecnologico o industriale, a condizione che: - gli aiuti siano limitati a coprire le spese d'investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente connesse alla parte innovativa del progetto. L'impresa interessata deve adeguatamente indicare nel piano descrittivo, di cui al successivo punto 3.1, e, se del caso, documentare la sussistenza delle suddette condizioni. Qualora le agevolazioni richieste risultassero superiori alle predette intensità massime, si provvederà alle necessarie rettifiche attraverso una riduzione dell'ammontare delle stesse secondo i criteri indicati nell'allegato n. 5. Fibre sintetiche: in tale settore, così come definito nell'allegato D della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento è fatto divieto di concedere aiuti all'investimento. Industria automobilistica, così come definita nell'allegato C della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento: - per i programmi di investimento con agevolazione in Equivalente Sovvenzione Lordo superiore a 5 Meuro, l'agevolazione può essere concesso nel limite del 30% del corrispondente massimale UE di aiuto valido per dimensione d'impresa ed ubicazione dell'unità produttiva; - per i programmi di investimento con spese ammissibili ed agevolazione concedibile pari o inferiori ai detti limiti, l'agevolazione può essere concessa nel limite del suddetto corrispondente massimale. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco: secondo quanto stabilito dagli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo G.U.C.E. C28 1° febbraio 2000, ai fini della concessione di aiuti di Stato per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato di Amsterdam, ferma restando l'esclusione dal cofinanziamento FESR, le tipologie di investimento ammissibili ai fondi nazionali sono quelle indicate dalle regioni del Centro-Nord nei rispettivi Piani di Sviluppo Rurale (PSR) e dalle regioni del Mezzogiorno nei Programmi Operativi Regionali (POR) e nei relativi complementi di programmazione vigenti alla data di apertura del bando, fatte salve le eventuali modifiche estensive che dovessero eventualmente intervenire entro la data di chiusura del bando. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nei suddetti POR e PSR, si precisa che i limiti regionali di trasformazione, spesso richiamati nei predetti documenti di programmazione regionali, ai sensi della legge n. 488/1992, verranno considerati come limiti riferiti alla singola impresa, in modo da permettere la puntuale verifica del rispetto di tale limitazione da parte di ciascuna impresa medesima; a tal riguardo, il recupero di capacità abbandonate, ai sensi della legge n. 488/1992, sarà, quindi, possibile solo da parte della stessa impresa, in modo da evitare che più imprese possano beneficiare di tale condizione, comportando, di fatto, un aumento della capacità regionale. Inoltre, relativamente al settore della trasformazione del pomodoro, in attesa che i POR e i PSR vengano armonizzati con la nuova regolamentazione comunitaria che prevede la sostituzione delle vecchie quote di trasformazione assegnate alle singole imprese con una soglia nazionale di prodotto fresco da destinare alla trasformazione, ai sensi della legge n. 488/92, si continuerà a far riferimento alle quote di trasformazione assegnate alle imprese. Pertanto, gli investimenti saranno considerati ammissibili a condizione che non comportino un aumento della capacità di trasformazione che vada oltre la quota attribuita alla singola impresa. Inoltre, sono ammissibili ai soli fondi nazionali gli investimenti rientranti nella classe 15.20 - «Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce» della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002 che rispettano le condizioni del punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CE n. 2792/1999, e successive modifiche e integrazioni. In particolare, ai fini di cui sopra
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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